Cos’è e cosa fa un RLS – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
È una figura che con il nuovo D. Lgs. diventa obbligatoria
Tale figura può essere individuata sia in ambito aziendale (RLS), sia Territoriale (RLST, art. 48) che a livello di Sito Produttivo (RLSSP, art. 49).
In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato il RLS; Nelle aziende (o unità produttive) con meno di 15 dipendenti il RLS è “di norma” eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo; Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Ove non si proceda all’elezione, le funzioni sono esercitate dai RLS territoriali o di comparto produttivo, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all’articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 32 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e ore di aggiornamento annuale.
Corso Rls
Il corso RLS si pone come obiettivo l’acquisizione delle conoscenze fondamentali per l’esercizio della funzione di RLS.
Tale corso permetterà al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di svolgere la propria attività con un maggiore coinvolgimento dei lavoratori nelle misure di tutela e prevenzione.
L’RLS ha l’obbligo di aggiornarsi annualmente con un corso della durata di 4 ore per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e di 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (per questo è obbligatorio per legge una idonea formazione attraverso anche il coinvolgimento di un ente bilaterale paritetico che garantisce la validità del corso RLS erogato al lavoratore ).
Durata:
- 32 ore (corso rls base)
- 4 ore (corso rls aggiornamento per le aziende fino a 50 dipendenti)
- 8 ore (corso rls aggiornamento per le aziende oltre i 50 dipendenti)
Destinatari corso RLS: Lavoratori che vogliano assumere il ruolo di rappresentante nei confronti dei propri colleghi.
Di per se il ruolo di RLS è un ruolo politico, di rappresentante sindacale, creato per fare da interfaccia con il datore di lavoro, il RSPP ed il Medico competente. Ruolo di tipo consultivo.
Il RLS viene consultato dal servizio prevenzione e protezione per le più importanti decisioni aziendali in materia prevenzione e protezione dal lavoro.
Normativa di riferimento corso rls: art. 37, Dlgs 81/2008 testo unico sulla sicurezza
Validità attestato: A livello nazionale attraverso nostra convenzione con ente paritetico bilaterale nazionale che garantisce la validità degli attestati rilasciati agli utenti a fine corso