Sicurezza sul lavoro

sicurezza sul lavoro

La sicurezza sul lavoro e la tutela della salute dei lavoratori sono elementi cardine di un’azienda che desidera prosperare. Un’azienda che tutela i propri dipendenti e collaboratori attraverso corsi di formazione e informazione, tutela la salute dell’azienda stessa prevenendo, per quanto possibile, la mancanza di personale (soprattutto se qualificato) durante i periodi di produzione e, soprattutto, prevenendo il rischio di perdere clientela per scarsa qualità dei prodotti e dei servizi erogati.

Allo stesso modo il lavoratore è tenuto a formarsi e informarsi sui sistemi e presidi di tutela della propria e altrui incolumità. L’utilizzo dei sistemi e presidi di sicurezza messi a disposizione dall’azienda è nel suo interesse ancor prima che nell’interesse dell’azienda. I lavoratori, attraverso i corsi di formazione e informazione devono apprendere i rischi legati al loro ambiente di lavoro e partecipare alla valutazione e alla prevenzione dei rischi stessi.

L’Italia a recepito le direttive comunitarie sulla sicurezza sul lavoro e ha elaborato un “Testo Unico della sicurezza sul lavoro”, dove sono esplicitati i principi di programmazione e partecipazione di ogni soggetto coinvolto in un processo di miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il Testo Unico della sicurezza sul lavoro descrive le linee guida per la tutela e integra, alle linee generali, anche un elenco di misure di sicurezza per rischi specifici, legati a settori e attività sottoposti a rischi propri del lavoro stesso.

Ne elenchiamo alcuni:

  • movimentazione manuale di carichi
  • videoterminali
  • agenti fisici
  • biologici e cancerogeni

corsi sicurezza sul lavoro

Sicurezza sul lavoro: informazione e formazione

Nell’ambito del testo unico della sicurezza del lavoro, vengono descritte come fondamentali le attività di formazione e informazione dei lavoratori, intesi sia come forza lavoro sia come le figure preposte per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Misure generali di tutela

Il Testo Unico della sicurezza sul lavoro enumera, tra le altre, le misure generali di tutela dei lavoratori:

  • l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
  • l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
  • l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • le istruzioni adeguate ai lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
  • la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi.

Evidenziano l’importanza designata ai lavoratori nella partecipazione e nell’informazione sui rischi legati al proprio lavoro, oltre che alla formazione generale e specifica a loro tutela.

documento valutazione rischi dvr

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi è uno dei compiti fondamentali, e non delegabili, del datore di lavoro per dare al personale la garanzia sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.

La valutazione “deve esaminare ogni possibile rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi i rischi particolari a cui alcune categorie di lavoratori appartengono”:

  • stress lavoro-correlato
  • lavoratrici in stato di gravidanza
  • connessi alle differenze di genere
  • rischi connessi all’età
  • alla provenienza da altri Paesi

Il documento di valutazione dei rischi formalizza l’esito di questa analisi e provvede a individuare, se presenti, le mansioni legate a rischi specifici.

Il datore di lavoro deve comunicare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, gli obblighi a cui devono essere sottoposti i lavoratori. Altrettanto tempestivi devono essere le comunicazioni di eventuali aggiornamenti al DVR stesso (Legge 161/2014).

sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria

La figura preposta alla sorveglianza sanitaria è il medico competente. Il medico competente interviene in presenza di rischi previsti dalla legge oppure su richiesta del lavoratore per rischi lavorativi correlati.

Il medico competente diviene fondamentale qualora sussista la possibilità di esposizione dei lavoratori a specifici fattori nocivi quali:

  • amianto
  • rumore
  • radiazioni ionizzanti
  • agenti chimici
  • cancerogeni
  • mutageni o biologici
  • movimentazione manuale dei carichi
  • uso di videoterminali

La sorveglianza sanitaria ha lo scopo di valutare l’idoneità del lavoratore alle mansioni specifiche cui è preposto.

Gli accertamenti sanitari possono essere di tipo:

  • preventivo (è il caso di una nuova attività o una nuova sede aziendale)
  • periodico (verificare eventuali inidoneità sopraggiunte)
  • legato a particolari eventi (cambio di mansione, oppure, periodi di malattia superiori a 60 giorni consecutivi)

Terminati gli accertamenti il medico competente stila un parere sull’idoneità di ciascun lavoratore a svolgere le mansioni assegnategli.

In caso d’inidoneità, il datore di lavoro è tenuto a ricollocare il lavoratore con altre mansioni, compatibili con il suo attuale stato di salute.

RSPP E RLS

Tra i soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro, un ruolo particolare è attribuito al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il quale è nominato dal datore di lavoro e partecipa con il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla riunione periodica indetta annualmente dal datore di lavoro. La figura del RSPP può essere interna o esterna all’azienda. In alcune tipologie di aziende può essere il datore di lavoro a ricoprire questo ruolo.

Interlocutore fondamentale del RSPP e del datore di lavoro sui temi della sicurezza sul luogo di lavoro è il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure, è individuato in un ambito territoriale o nel comparto produttivo.
Mentre nelle aziende con più di 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, qualora siano presenti.

Il RLS ha diritto ad essere consultato dal datore di lavoro, preventivamente, in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione dal datore di lavoro. Riceve le informazioni e la documentazione inerenti, anche, alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali.

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