Si tende spesso a rimandare le cose che riteniamo superflue o noiose. Per i datori di lavoro la redazione di un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) è una di quelle incombenze che possono essere rimandate, il problema da sapere è fino a quando è possibile rimandare?
La risposta a questa domanda ci viene direttamente dalla normativa che la riguarda, il D.Lgs. 81/08, negli articoli 28 e 29 nello specifico, successivamente integrati per maggior chiarezza dal legislatore con il comma 3-bis.
Il comma 3-bis recita testualmente:
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b),c),d),e), f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Si evince quindi che il DVR deve essere realizzato immediatamente, appena avviata l’attività. Si deve quindi predisporre misure e presidi di sicurezza immediatamente seguendo un percorso logico come segue:
- le misure di protezione e prevenzione adottate e i DPI utilizzati;
- le indicazioni inerenti il programma delle misure di miglioramento;
- le procedure da attuare e le figure aziendali che devono occuparsene;
- le mansioni maggiormente esposte a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
- il nominativo del RSPP, del RLS ed, eventualmente, del Medico competente, che hanno partecipato alla valutazione dei rischi.
Il datore di lavoro deve provvedere immediatamente alla redazione del DVR e comunicarlo immediatamente al suo RLS.
Quando aggiornare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
La norma prevede che il datore di lavoro debba occuparsi dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi qualora nella vita aziendale si verifichi uno di questi casi :
- modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica
- a seguito di infortuni significativi
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
L’aggiornamento del DVR deve essere eseguito entro trenta giorni dal momento in cui una delle evenienze sopra riportate si verifichi e dandone sollecita evidenza, attraverso la creazione di adatta documentazione, informando immediatamente il RLS.
Quando scade il DVR
L’art 29 del Testo Unico, rivisitato dal D.Lgs 106/09, definisce i termini per la rivalutazione del documento qualora si verifichino:
- importanti variazioni dell’organizzazione aziendale (acquisizione di nuovi dispositivi o attrezzature, ristrutturazioni, dislocazioni, trasformazioni organizzative);
- rilevanti infortuni o malattie professionali;
- esiti della sorveglianza sanitaria ne diano indicazioni;
- nuove designazioni nell’organigramma della sicurezza;
- aggiornamenti normativi che comportino una revisione
Nuova elaborazione di Dvr
In caso di:
- nuova impresa
- cambio sede
- sede distaccata
In caso di nuova costituzione d’impresa, il datore di lavoro dovrà realizzare una nuova valutazione dei rischi sviluppando il nuovo DVR entro 90 gg dall’inizio dell’attività; la data di riferimento per il conteggio dei 90 giorni è quella riportata sull’autorizzazione di inizio attività come depositata presso la Camera di Commercio di riferimento.
Viene invece considerata una variazione lavorativa un eventuale cambio di sede, piuttosto che l’apertura di una sede distaccata, questi casi richiedono quindi una revisione entro trenta giorni dall’avvenuta variazione.
Sanzioni per mancata o incompleta elaborazione del DVR
Quali sono le sanzioni applicabili in caso di mancata o incompleta elaborazione del DVR?
Gli enti preposti a diversi tipi di controlli possono chiedere la visione del DVR sono:
- ASL
- INPS
- INAIL
- Vigili del Fuoco
Ciascuno di questi enti, durante i controlli, possono addebitare sanzioni cha vanno da un minimo di 3.000 fino ad un massimo di 15.000 Euro di ammenda al datore di Lavoro e pene detentive fino a otto mesi.
La mancata redazione del DVR, se ripetuta, può provocare l’interruzione dell’attività imprenditoriale.
Ne consegue che l’elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi sia oggi un obbligo per le aziende italiane, per tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e l’adempimento della conformità legislativa; è concepito come documento in evoluzione e interattivo, che deve rappresentare le reali specificità dell’azienda, mettendo in evidenza da un lato le criticità e le relative misure di perfezionamento, e dall’altro le esposizioni ai rischi effettivamente presenti nell’ambito lavorativo.
Data certa di un DVR
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve permettere l’accertamento della data riportata (data certa), ovvero la data riportata deve essere “accertabile” in un determinato momento temporale. Per questo scopo si ritiene soddisfacente che la documentazione sia approvato e firmato dal RSPP, dal medico competente (se nominato) e dal RLS.
Qualora non fosse nominato un medico competente o non fosse nominato un RLS, è possibile utilizzare dei sistemi di certificazione legalmente riconosciuti. Uno di questi è la posta certificata aziendale (PEC). Sarà sufficiente inviarsi il documento in formato pdf tramite PEC.
Per i datori di lavoro che ancora non disponessero di una PEC, è possibile servirsi dell’apposizione del timbro di un ufficio postale sul documento avente “corpo unico” (seguendo la procedura descritta nella disposizione delle Poste italiane 93/2007).
Ultima soluzione che vi suggeriamo consiste nello spedire, a mezzo raccomandata, il documento in un plico, all’indirizzo della propria sede, conservandolo sigillato con timbro postale per eventuali controlli.